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Statuto

Arte Superficiale Statuto dell’Associazione.

Via 4 novembre 5, Fonte Nuova - Roma

 

Art.1

Oggetto. Nello spirito del cristianesimo che vuole tutti gli uomini fratelli e pari di dignità, è costituita l'Associazione detta Arte Superficiale.


 

 

Art.2

 

L’Associazione Arte Superficiale ha sede in Fonte Nuova (Roma) in via 4 novembre 5, con facoltà di istituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia, Europa e all’estero.

 

 Art.3

L’Associazione Arte Superficiale non ha scopi di lucro né politici.

Opera per la promozione dell’Etica nella cultura e nell’arte.

L’Associazione intende investire la maggior parte degli sforzi in appoggio ad altre associazioni o enti che operano per i diritti umani.

L’Associazione ritiene gli ideali artistici subordinati ai suddetti  principi.

Intende valorizzare tutti quelli che fattivamente hanno dato e danno un esempio di volontariato etico nel campo dell’educazione, della cultura, dell’Arte nei campi sopracitati, andando incontro a situazioni di disagio o di forte difficoltà, di pericolo per la propria vita.

Chi si è distinto particolarmente nel campo dell’arte.

 L’attività

 

A) Per raggiungere i suoi scopi l’associazione intende svolgere queste attività:

     Realizzazione di mostre e manifestazioni.

     Ideazioni di linee di prodotti.

     Realizzazione di opere d’Arte e progetti d’Arte.

     Raccolta di disegni, pitture, sculture, tappeti, oggetti d’artigianato etc.

     Organizzazione di corsi, seminari, convegni, studi, ricerche etc.

     Organizzazione di mostre mercato.

     Organizzazione di laboratori d’intrattenimento, giochi, spettacoli.

     Promozione di attività di volontariato.

     Costruzione e gestione di laboratori d’Arte, libere accademie, musei d’Arte, gallerie d’Arte, biblioteche.

     Costruzione e gestione siti internet.

     Realizzazione editoriali: libri, cataloghi, pubblicazioni, giornali, riviste etc.

     Realizzazione di filmati artistici, animazioni computer-grafiche documentari, reportage.

Raccolta e distribuzione di manufatti non valorizzati e destinati ad essere distrutti per insufficiente conservazione.

 

B) L’Associazione nell’ambito degli scopi sociali potrà accordarsi con enti pubblici e privati al fine di svolgere attività didattica anche presso altre sedi, di guida turistica, presso siti di interesse artistico culturale, siti archeologici, o di interesse naturalistico, siti di interesse sociale.

C)   L’Associazione potrà svolgere attività commerciale, direttamente o avvalendosi del commercio elettronico tramite siti web, di intermediazione nella vendita di opere d’arte ed ogni altro bene di interesse storico, collezionistico ed altro, gestione di aste, di commercio al minuto in conto proprio ed in conto terzi, realizzazione, distribuzione e vendita di cataloghi, testi di critica sempre nei  settori sopra menzionati.

L’Associazione potrà svolgere altresì attività di realizzazione e gestione di congressi, fiere, convegni e seminari riguardanti i settori di cui sopra, nonchè la partecipazione agli stessi, anche quando organizzati da altri. Nello svolgimento  della propria attività, l’Associazione potrà effettuare attività di sponsorizzazione a favore di privati ed enti pubblici e non sia durante le attività.sopra menzionate che attraverso il proprio sito web.

 

 

Art.4

 

L’Associazione opererà secondo le leggi dello stato italiano riguardanti il volontariato internazionale, la cooperazione nord-sud e qualsiasi altra attività che potrà mettere in atto.

 

 

Art.5

 

Patrimonio  

Concorrono a formare il patrimonio dell’Associazione:

            

Le sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi e associati, oltre agli introiti derivanti da altre attività delle associazioni e dei volontari.            

 

Art.6  

Al Presidente, rappresentante dell'ente o altra persona delegata dallo stesso o dal Comitato Direttivo, competerà chiedere le licenze e le autorizzazioni necessarie per le iniziative che si vorranno mettere in atto.

Art.7

 

Soci 

L'Associazione ha tre classi di soci: socio ordinario, socio onorario, socio sostenitore

Possono chiedere di essere soci  tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni di età, enti, associazioni, che chiedono l’iscrizione versando la quota associativa e rinnovano annualmente la propria adesione con una quota che di anno in anno sarà stabilita dal Comitato Direttivo.

Sono soci onorari tutti coloro che nel perseguire gli scopi dell'Associazione e nello spirito di esso diano fattiva opera personale e i  volontari che con impegno temporaneo si mettono al servizio unendo alla competenza tecnica un servizio disinteressato con divieto di profitti e lucri personali; 

coloro che si sono particolarmente distinti per le proprie azioni di collaborazione e, su proposta del Presidente o del Comitato Direttivo, accettano di diventare soci onorari.

Gli aderenti che non avranno presentato le proprie dimissioni scritte entro il 31 Dicembre di ogni anno, saranno considerati aderenti anche per l'anno successivo. Sono collaboratori, tutte le persone fisiche e giuridiche che pur  non aderendo come soci operano in vario modo, secondo i fini istituzionali dell'Associazione. 

Tutti i soci,ad eccezione dei soci onorari e dei collaboratori dovranno versare la propria quota associativa entro il 31 Dicembre di ogni anno.

 

 

Art. 8

 

Il Comitato Direttivo ha il dovere di vigilare affinchè non vi sia speculazione alcuna da parte dei soci. Deciderà l'immediata espulsione di chiunque intenda servirsi della Associazione per fini personali tanto economici quanto ideologici o politici. La decisione del Comitato Direttivo è insindacabile. Nessun socio può rivendicare diritti e compensi per attività svolte in seno all'Associazione. I rimborsi per comprovate e documentate spese sostenute a favore dell’Associazione dovranno essere deliberate dal Comitato Direttivo.                             

 

Art. 9

I volontari che avranno assunto impegni di servizio all'estero, dovranno comunicare per iscritto le proprie dimissioni. Le decisioni prese dai volontari o da associati non impegnano la Associazione sino a quando non saranno accettate dal Comitato Direttivo. Ogni gruppo che opera nei paesi in via di sviluppo avrà un responsabile scelto dal gruppo stesso in accordo con il Comitato Direttivo. Il capogruppo opererà in base alle deleghe ottenute dal Comitato Direttivo. L'Associazione dovrà aiutare i volontari nel loro reinserimento psicologico, professionale e comunitario dopo il loro rientro in patria. Gli interlocutori della Associazione nei paesi in via di sviluppo, saranno prevalentemente le comunità, gli enti e le organizzazioni locali.

 

 

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

1.Assemblea dei soci;

2.Comitato Direttivo;

3.Presidente;

4. Vice - Presidente;

5. Comitato Tecnico.

 

 

Art.10

 

Assemblea

 

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Comitato Direttivo una volta all'anno mediante avviso da apporre nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea e via e-mail. L’avviso dovrà contenere l'indicazione dei punti fissati all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Se il Comitato Direttivo lo ritiene necessario, può essere convocata l'Assemblea anche in via straordinaria. L'Assemblea inoltre, può essere convocata su domanda firmata da almeno 1/3 dei soci effettivi. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Tutti i collaboratori possono partecipare all'Assemblea ma non hanno voce deliberativa.

 

 

Art. 11

 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 Giugno di ogni anno; delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione e ì programmi di lavoro che l'organizzazione intende compiere; elegge con voto palese i componenti del Comitato Direttivo, il Presidente il Vice-Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti; approva le modifiche dello statuto, proposte dal Comitato Direttivo.

 

Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi, nomina un suo presidente per quella assemblea. Delle riunioni della assemblea si redigerà un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.                           

Art. 13

I soci possono rappresentare fino a un massimo di un altro socio.

 

Art. 14

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite se alla prima convocazione sono presenti il 51% dei soci, o nella seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e deliberano a maggioranza di voti.                            

 

Art. 15

Comitato direttivo

 Il Comitato Direttivo è l'organo responsabile dell'esecuzione delle linee programmatiche generali stabilite dall’assemblea. Esso è composto da un Presidente, un Vice Presidente e da consiglieri in numero che può variare da 3 a 7, tutti eletti dall’assemblea dei soci e dura in carica fino a revoca o dimissioni. Ciascuno dei membri del Comitato Direttivo può essere rieletto nelle medesime o altre funzioni. In caso di dimissione o decesso di un membro, che non sia il Presidente, il Comitato Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno un segretario e un tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri dei Comitato Direttivo.

 

Art. 16

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri, e comunque, due volte all'anno per verificare l'andamento dell’Associazione e predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea dei soci nei termini stabiliti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di entrambi da un consigliere designato dai presenti. Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto in apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 

 

Art. 17

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione senza limitazione alcuna salvo quanto demandato in via esclusiva all'assemblea. Esso definisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall'assemblea; provvede all'esame delle domande di ammissione dei nuovi aderenti; stabilisce in ordine all'espulsione dall’Associazione per indegnità morale o per motivi o atti contrari agli scopi della Associazione di uno o più aderenti; accerta e cura la formazione dei volontari per essere avviati ad assumere impegni. Nomina il Comitato Tecnico. Stabilisce annualmente le quote associative.                          

 

Art. 18

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la dirige e rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei confronti dei soci che di terzi. Il Presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

 

Art. 19

Comitato tecnico

  Il Comitato Tecnico non ha poteri decisionali, ma quelli di progettazione e gestione dei vari progetti.

 

Art. 20

L'esercizio sociale si chiude i1 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

 

Art. 21

Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale residuo, sarà devoluto ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle della Associazione ArteSuperficiale affinchè sia utilizzato a totale vantaggio dell'infanzia povera e sofferente, dei portatori di handicap, degli anziani, dei poveri etc..

 

Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme di legge in materia di libere associazioni.

 

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